NORMATIVA E CODICE DEONTOLOGICO

Regole generali di comportamento – art.54 del Reg.IVASS n.40/2018

Nello svolgimento dell’attività di distribuzione i brokers devono:

comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;

osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano;

acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;

fornire ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, in modo corretto, chiaro, non fuorviante, imparziale e completo.

Riservatezza

I brokers sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell’attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell’assunzione.

Incasso premi

I brokers non possono ricevere denaro contante in pagamento di premi assicurativi:

  • nel ramo vita, qualunque sia l’importo del premio
  • nei rami danni diversi dalla r.c.auto, per importi di premio che eccedano i 750,00 euro annui per ciascun contratto.

Il divieto non opera per il ramo r.c.auto e per le garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la r.c.auto. Per tali garanzie (principali e accessorie) il limite di accettazione del contante da parte del distributore coincide pertanto con le soglie fissate dalle disposizioni generali antiriciclaggio.

Separazione patrimoniale (artt. 63 e 64 del Reg. IVASS n.40/2018)

Gli intermediari iscritti nella sezione B, autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima, ovvero con un intermediario iscritto nella sezione A, ratificato dall’impresa preponente di quest’ultimo intermediario, devono versare i premi ricevuti dai clienti in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all’impresa o al broker stesso in tale qualità.

Il conto separato può essere intestato anche all’intermediario espressamente in tale qualità, e i fondi in esso presenti costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.

Agli intermediari iscritti nella sezione B autorizzati all’incasso dei premi, pertanto, non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.

Registrazione del dominio

I brokers che svolgono attvità di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet sono titolari del rispettivo dominio.

Nel caso in cui la suddetta attività sia svolta da un broker, il titolare del dominio è la persona fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione, iscritti nel registro.

Sito internet e profili di social network degli intermediari

Se il broker esercita l’attività di promozione e collocamento tramite internet, il sito, i profili di social network del broker e le eventuali applicazioni utilizzati a tal fine, contengono nella home page, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del broker, il numero di iscrizione nel RUI e l’indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;

b) la sede legale e le eventuali sedi operative;

c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;

d) di essere soggetto alla vigilanza dell’IVASS;

e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.